A sei mesi dalla pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione, approfondiamo insieme alcune delle domande più frequenti.
La formazione nei luoghi di lavoro è obbligatoria?
La formazione in materia di salute e sicurezza è obbligatoria perché rappresenta uno strumento essenziale per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Tutti i soggetti presenti in azienda, dai Lavoratori ai Dirigenti, devono ricevere una formazione adeguata e aggiornata ai rischi connessi alla propria attività, così da poter operare in modo sicuro e responsabile.
Un lavoratore formato è una risorsa consapevole, capace di riconoscere i pericoli e di contribuire attivamente alla sicurezza aziendale.
Chi ha la responsabilità di garantire la formazione ai lavoratori?
La responsabilità di garantire la formazione spetta al Datore di Lavoro, che deve assicurare a ogni Lavoratore, Preposto e Dirigente, un percorso formativo adeguato ai propri compiti ed ai rischi presenti in azienda. La formazione non è quindi solo un obbligo per chi la frequenta, ma anche una responsabilità gestionale per chi la organizza e la promuove, assicurando che i percorsi formativi siano coerenti con i rischi e le mansioni dei dipendenti.
Come è possibile capire quali corsi devono essere seguiti?
I corsi di formazione vengono definiti in base al ruolo ricoperto e ai rischi presenti nell’attività lavorativa.
Il nuovo Accordo Unico Stato-Regioni del 17 aprile 2025 individua percorsi specifici per Lavoratori, Preposti, Dirigenti, Datori di Lavoro, RSPP, Coordinatori e Operatori di attrezzature, indicando per ciascuno durata, modalità e periodicità degli aggiornamenti.
Quando deve essere svolta la formazione?
La formazione deve essere svolta prima o contestualmente all’inizio dell’attività lavorativa, in modo che il Lavoratore conosca i rischi e le corrette procedure di sicurezza prima di essere esposto alle mansioni, e deve essere ripetuta o integrata in caso di cambi di ruolo o introduzione di nuovi rischi.
Con quale frequenza deve essere aggiornata la formazione?
La formazione deve essere aggiornata periodicamente per garantire che le conoscenze e le competenze restino adeguate ai rischi effettivi. Il nuovo Accordo Unico Stato-Regioni del 17 aprile 2025 conferma che la frequenza degli aggiornamenti varia in base al ruolo: in generale ogni 5 anni per Lavoratori, Dirigenti e Datori di Lavoro, mentre per i Preposti è previsto un aggiornamento ogni 2 anni.
L’obiettivo è mantenere nel tempo la consapevolezza dei rischi e l’efficacia delle misure di prevenzione.
Come viene documentata la formazione?
La formazione viene documentata attraverso registri delle presenze, verifiche di apprendimento e rilascio dell’attestato finale. Tutta la documentazione deve essere conservata dal Datore di Lavoro, che ne garantisce la tracciabilità anche per i corsi svolti a distanza.
In quali modalità può essere erogata la formazione (presenza, online, ecc.)?
La formazione può essere realizzata attraverso quattro modalità:
- In presenza: lezioni svolte fisicamente in aula o in spazi idonei, con attività teoriche e pratiche.
- In videoconferenza sincrona (VCS): partecipazione a distanza in tempo reale, con collegamento individuale da PC o tablet. Non è consentito l’uso dello smartphone.
- In e-learning: formazione tramite piattaforma digitale che garantisca tracciabilità, verifica della partecipazione e test di apprendimento.
- In modalità mista (blended): combinazione di lezioni in presenza e attività a distanza, per integrare in modo equilibrato la parte teorica con quella pratica.
Qualunque sia la modalità scelta, devono essere garantiti il controllo delle presenze, la partecipazione attiva e la verifica dell’apprendimento.
Quando la formazione può essere seguita da remoto e quando è obbligatoria la presenza in aula?
La possibilità di svolgere la formazione a distanza dipende dal tipo di corso e dalle attività previste.
- Formazione teorica: può essere erogata in videoconferenza sincrona o in modalità e-learning, purché siano garantite la partecipazione individuale, la tracciabilità delle attività e la verifica dell’apprendimento.
- Formazione pratica, invece, devono sempre essere svolte in presenza, soprattutto quando riguardano l’uso di attrezzature di lavoro o l’addestramento all’impiego di dispositivi di protezione individuale (DPI) di terza categoria.
- In questi casi, la presenza fisica è indispensabile per assicurare l’effettiva acquisizione delle competenze operative.
Quali conseguenze possono derivare dalla mancata frequenza o dal mancato aggiornamento della formazione obbligatoria?
Non frequentare o non aggiornare i corsi di formazione obbligatori significa non essere in regola con la normativa sulla sicurezza. In questi casi il Lavoratore non può svolgere determinate attività, e il Datore di Lavoro rischia sanzioni amministrative o penali. Oltre agli aspetti legali, una formazione non aggiornata comporta un aumento della possibilità di errori e incidenti, riducendo la tutela complessiva di chi opera.
CSIA si conferma come sempre a disposizione per eventuali approfondimenti.