Il radon è un gas radioattivo di origine naturale che si forma nel terreno per il decadimento radioattivo dell’uranio presente nelle rocce. L’isotopo radon (Rn-222) è uno dei prodotti radioattivi della serie di decadimento dell’uranio-238 e la sua caratteristica è di essere l’unico elemento in forma gassosa di questa serie. Il radon può dunque, a differenza degli altri elementi solidi, essere sprigionato dalle rocce, diffondere nel terreno ed essere quindi inalato negli ambienti di vita.

Il radon è un gas inodore, incolore e insapore; tutte caratteristiche che non lo rendono percepibile dai nostri sensi e perciò difficile da individuare e da quantificarne la presenza.

Il pericolo maggiore del gas radon è correlato all’inalazione: inspirato in quantitativi in eccesso e per periodi prolungati, può infatti provocare seri danni alla salute, in particolare ai polmoni, qualificandosi come seconda causa di rischio per l’insorgenza di un tumore, dopo il fumo.

Negli ambienti chiusi, soprattutto in locali a contatto con il terreno, il radon può concentrarsi raggiungendo concentrazioni anche molto elevate in caso di ridotto ricambio d’aria. Il radon penetra nei locali attraverso crepe, fessure o punti aperti delle fondamenta. Gli ambienti di lavoro negli interrati, seminterrati o talvolta anche al pianterreno sono particolarmente interessati dal fenomeno (archivi, magazzini, mense, spogliatoi, ecc).

Il Datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione di tutti i rischi presenti nell’attività lavorativa art. 28 del D.Lgs. 81/08 e dunque anche del rischio derivante dall’esposizione a gas radon (radiazioni ionizzanti Titolo VIII del D.Lgs. 81/08) dove viene precisato che la protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al Titolo I, dalle disposizioni speciali in materia (D.Lgs. 101/2020).

Il Decreto legislativo n. 101, pubblicato il 31 luglio 2020 ed entrato in vigore il 27 agosto 2020, ha introdotto importanti novità in materia di prevenzione e protezione dalle radiazioni ionizzanti, allo scopo di adeguare la normativa italiana a quanto stabilito in sede europea.

L’art. 12 del D.Lgs. 101/2020 disciplina i livelli massimi di concentrazione del radon nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro. In quest’ultimo caso, la concentrazione media annua di radon in aria è fissata a 300 Bq/m³.

 Nelle aziende andranno effettuate misurazioni:

  • nei luoghi di lavoro sotterranei;
  • nei luoghi di lavoro in locali semisotterranei;
  • nei locali situati al piano terra se localizzati nelle aree prioritarie per la riduzione dei livelli di concentrazione di gas radon;
  • in specifiche tipologie di luoghi di lavoro da identificare nel Piano nazionale d’azione per il radon e negli stabilimenti termali.

Nella G.U. n. 2 del 03.01.2022 è stato pubblicato Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 riguardante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 101/2020.

In particolare all’art. 7 “definizioni” è stata introdotta la nuova definizione di luogo di lavoro sotterraneo: locale o ambiente con almeno tre pareti sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno.

La prima valutazione della concentrazione media annua di attività del Radon deve essere effettuata entro 24 mesi dall’inizio dell’attività o dalla definizione delle aree a rischio o dalla identificazione delle specifiche tipologie nel Piano nazionale.

L’esercente dovrà ripetere le misurazioni ogni otto anni, se il valore di concentrazione è inferiore a 300 Bq m3, e ogniqualvolta siano realizzati gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che comportano lavori strutturali a livello dell’attacco a terra nonché gli interventi volti a migliorare l’isolamento termico. Se la concentrazione di radon in aria media annua supera il livello di riferimento di 300 Bq m3, si richiede l’adozione di “misure correttive” volte a ridurre i livelli medi di radon indoor.

Il 12 Gennaio 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Deliberazione n. 61-6054 della Giunta Regionale del Piemonte, nella quale sono individuate le aree prioritarie per il rischio Radon (ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 101/2020).

Le aree prioritarie sono aree del territorio regionale potenzialmente più critiche per l’esposizione a gas radon, dove si stima che venga superato il livello di riferimento di concentrazione media annua di radon in un numero significativo di edifici.

L’individuazione delle aree prioritarie comporta per i Datori di Lavoro l’obbligo di valutazione del rischio radon in tutti i locali situati ai piani terra, seminterrati ed interrati.

Nella deliberazione della Regione Piemonte i seguenti comuni sono stati individuati come “aree prioritarie”:

Andorno Micca Melle
Angrogna Moiola
Aurano Noasca
Bellinzago Novarese Oleggio Castello
Bognanco Pagno
Brondello Perosa Argentina
Brossasco Peveragno
Buriasco Quargnento
Campiglia Cervo Re
Candelo Roccavione
Cannobbio Rosazza
Ceresole Reale Roure
Chiusa di Pesio Santa Maria Maggiore
Druogno Traversella
Entracque Venasca
Gaglianico Vigliano Biellese
Gaiola Villar Pellice
Gifflenga Vinadio
Macugnaga

 

La deliberazione individua anche delle “Aree di attenzione” ovvero quelle aree che, pur non rientrando nella definizione di aree prioritarie, comportano al loro interno un rischio radon non trascurabile.

 

Per approfondimenti e/o chiarimenti in merito:

CSIA S.r.l. – Sicurezza sul Lavoro – Torino – Milano