RENTRI: DAL 15 GIUGNO 2025 PARTE IL SECONDO SCAGLIONE DI ISCRIZIONE
A partire dal 15 giugno 2025 si apre ufficialmente il secondo scaglione temporale di iscrizione al RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, previsto dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59.
Questa fase coinvolge una vasta platea di soggetti tra cui Enti, Imprese ed Operatori, con un numero di dipendenti che va da 11 a 50, produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, per questi ultimi se derivanti da attività industriali, artigianali, dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
Tali operatori dovranno iscriversi entro il 14 agosto 2025.
RENTRI: ISCRIZIONE:
L’iscrizione deve essere effettuata con lo SPID/CNS del Legale Rappresentante dell’impresa tramite il sito www.rentri.gov.it.
Essa prevede il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, variabile in base alla categoria di appartenenza.
COSA CAMBIA PER IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO?
Dalla data di iscrizione al RENTRI, la vidimazione e la tenuta dei nuovi modelli di registro di carico e scarico saranno effettuate in modalità digitale dal sito www.rentri.gov.it.
In merito invece ai formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), tenuti in formato cartaceo, ricordiamo che già dal 13.02.2025 devono essere generati, vidimati e stampati tramite il sito www.rentri.gov.it.
SOGGETTI OBBLIGATI ALL’ISCRIZIONE:
Sono obbligati ad iscriversi al RENTRI i soggetti di cui all’art. 188-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 così come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 213 del 2022, di seguito riportati:
- gli Enti e le Imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- i Produttori di rifiuti pericolosi;
- gli Enti e le Imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- i Soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.
Per quanto riguarda i soggetti di cui al punto 5) sono ricompresi:
- i trasportatori di rifiuti non pericolosi;
- gli intermediari di rifiuti non pericolosi;
- i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell’art. 184 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti.
Si riporta di seguito la classificazione di cui all’articolo 184:
- c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;
- d) i rifiuti speciali prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
Per ulteriori informazioni o supporto, non esitare a contattarci. Il nostro team di esperti è a Vs. disposizione per fornire assistenza personalizzata.