La visita medica al termine del rapporto di lavoro è una visita che il Medico Competente effettua al momento della conclusione del rapporto di lavoro, per controllare la Salute del Lavoratore.
All’interno del D.lgs. 81/2008, precisamente all’articolo 41, comma 2, lettera e, si parla della “visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, obbligatoria nei casi previsti dalla legge”.
Questa visita è importante perché il Medico Competente valuta le condizioni di salute del Lavoratore al termine di un’attività che lo ha esposto per conto e in ragione della sua mansione lavorativa a rischi per la salute, e verifica eventuali conseguenze che l’attività lavorativa ha determinato a carico della sua Salute. Proprio per questo motivo tale visita si rivela di fatto anche un valido strumento di tutela per il Datore di Lavoro, non solo per il Lavoratore.
Inoltre, in un’ottica più ampia, svolgere una visita dopo che il Lavoratore si è impegnato in una mansione per un lungo periodo di tempo, permette anche di valutare eventuali pericoli e problematiche per la salute che possono coinvolgere altri lavoratori.
In particolare, la normativa prevede che la visita medica al termine del rapporto di lavoro sia obbligatoria nei casi in cui il Lavoratore abbia svolto mansioni che comportino:
- esposizione ad agenti chimici
- esposizione all’amianto
- esposizione alle radiazioni ionizzanti
E in caso di esposizione ad altri rischi?
Ad oggi, secondo la normativa, non ci sono altri casi in cui la visita medica di fine rapporto sia espressamente obbligatoria. Ci sono però altri casi dove la visita medica di fine rapporto è consigliata, soprattutto per quei lavoratori che abbiano svolto mansioni che comportino:
- esposizione ad agenti fisici
- esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni
- rischio biologico
- altri rischi (MMC, vibrazioni, ecc.)
In conclusione, cosa deve fare quindi il Datore di Lavoro? Nei casi sopra descritti, l’azienda deve avvisare tempestivamente il medico competente prima della cessazione effettiva del Lavoratore (per dimissioni, licenziamento, pensione, scadenza del contratto ecc…), in modo che ci sia il tempo materiale per organizzare la visita di fine rapporto finché il Lavoratore si trovi ancora in costanza del rapporto di lavoro: se si avvisa infatti il medico competente quando il Lavoratore ha già concluso il rapporto di lavoro, non sarà più possibile organizzare la visita medica.
Se il rapporto di lavoro è stato di durata esigua (inferiore all’anno) è sempre consigliato valutare insieme al proprio medico competente l’effettiva necessità di organizzare la visita medica di fine rapporto.
CSIA si conferma come sempre a disposizione per eventuali approfondimenti.