Il 31/12/2022 è scaduto il termine transitorio previsto dal Reg. UE 2020/878 per l’aggiornamento delle Schede di Sicurezza (MSDS). A far data dal 1° gennaio 2023, infatti, le SDS devono essere redatte in conformità alle novità introdotte dalla Regolamentazione Europea:

  • se la miscela/sostanza contiene componenti sotto forma di nanoforme (introdotte dal Regolamento UE 2018/1881), la SDS deve indicarne le caratteristiche e, se registrate in quanto pericolose, le prescrizioni per la manipolazione;
  • in funzione delle prescrizioni dell’Allegato VIII del CLP sui centri antiveleni, nel caso di miscele pericolose fornite per uso industriale, occorrerà indicare l’UFI (l’identificatore unico di formula) soltanto nella SDS;
  • si impone per determinate miscele non imballate che l’UFI sia riportato nella SDS;
  • se disponibili, i limiti di concentrazione specifici per ciascun ingrediente, i fattori di moltiplicazione e le stime della tossicità acuta, stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), vanno indicati nelle SDS in quanto sono informazioni pertinenti per l’uso sicuro di sostanze e miscele;
  • si introducono nella SDS prescrizioni specifiche per le sostanze e le miscele con proprietà di interferenza con il sistema endocrino (interferenti endocrini);
  • vengono integrate nella SDS (sez. 9 e 14) le disposizioni specifiche stabilite nella sesta e settima revisione del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS).

Chiunque utilizza sostanze chimiche o miscele nei propri cicli produttivi dovrà possedere le schede di sicurezza aggiornate al Reg. UE 2020/878.

Le aziende devono quindi provvedere a verificare se le SDS sono già aggiornate al Reg. UE 2020/878; c’è stato un tempo transitorio di 2 anni per conformarsi al regolamento pertanto SDS revisionate nel corso del 2021-2022 potrebbero essere valide.

Questa novità importante in materia di SDS ci dà modo di fare un veloce riepilogo sul tema schede di sicurezza.

Quando sono obbligatorie le SDS ?

Nello specifico, è obbligatorio fornire una SDS quando una sostanza o una miscela:

  • è classificata come pericolosa secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008;
  • è bioaccumulabile e tossica;
  • è inclusa nell’elenco stabilito di sostanze candidate.

Il paragrafo 3 dell’articolo 31 del regolamento REACH specifica, inoltre, che la SDS deve essere fornita su richiesta qualora una miscela contenga almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o per l’ambiente. Analogo discorso per sostanze cancerogene o tossiche e per le quali la normativa comunitaria fissi dei limiti di esposizione sul luogo di lavoro. 

Quali informazioni devono contenere le SDS ?

Sono 16 le informazioni (punti) che una SDS deve contenere. La prima è l’identificazione della sostanza e della società che l’ha prodotta. Vi sono poi la classificazione del pericolo, la composizione e le informazioni sugli ingredienti della miscela. Vengono indicate anche le misure di pronto soccorso in caso ci sia un’esposizione accidentale alla sostanza chimica. Ancora, le misure da prendere qualora un incendio coinvolga quella determinata sostanza e/o vi sia una fuoriuscita o dispersione della miscela per ridurre gli effetti avversi. Sono riportate, inoltre, informazioni che riguardano, tra gli altri:

  • manipolazione e immagazzinamento;
  • limiti di esposizione e misure di controllo dell’esposizione;
  • informazioni tossicologiche ed ecologiche.

Oltre a questi punti, la SDS riporta anche considerazioni sullo smaltimento della sostanza, su come essa deve essere trasportata e sulla legislazione in materia di sicurezza, salute e ambiente.

Per approfondimenti e/o chiarimenti in merito:

CSIA S.r.l. – Sicurezza sul Lavoro – Torino – Milano