NUOVO DECRETO LEGGE 04/05/2023 N° 48 – COME E IN COSA CAMBIA IL D. LGS. 81/08.

A partire dal 05/05/2023, in virtù del DL LAVORO n. 48 del 04/05/2023, vengono integrati in maniera significativa alcuni articoli del Testo Unico di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).

NOVITA’ PER IL DATORE DI LAVORO E PER IL DIRIGENTE:  

  • Articolo 18 – obblighi del DDL e del DIRIGENTE

Entrambe le figure possono nominare il Medico Competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.

NOVITA’ PER I LAVORATORI AUTONOMI:

  • Articolo 21 – Lavoratori autonomi

Viene esteso l’obbligo ai lavoratori autonomi di utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV.

NOVITA’ PER I MEDICI COMPETENTI:

  • Articolo 25 – obblighi del medico competente

Il DL 48/2023 inserisce la lettera e-bis) e la lettera n-bis all’articolo 25, comma 1 che dettaglia tutti gli obblighi del medico competente:

<<e-bis) in occasione delle visite di assunzione, il Medico Competente richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;>>

 <<n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, il Medico Competente comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.>>

NOVITA’ PER LA FORMAZIONE:

  • Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

  1. a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione

obbligatoria a carico del datore di lavoro;

  1. b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

<<b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.>>

Ancora in attesa dell’Accord Stato – Regioni previsto per il 30/06/2022.

 NOVITA’ PER NOLEGGIO ATTREZZATURE DI LAVORO SENZA OPERATORE:

 Articolo 72 – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

<<Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati all’utilizzo>>.

Introdotte sanzioni amministrative pecuniarie da 921,38 a 3.316,96 euro

 NOVITA’ PER LA FORMAZIONE PER L’USO DI ATTREZZATURE:

  • Articolo 73 – Formazione per l’uso delle attrezzature

<<Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di

cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento

specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro. >>

Introdotte sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso. Il datore [di lavoro] e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 e dell’articolo 73, comma 4-bis.

 

La CSIA e tutto il suo Staff sono a Vs. completa disposizione per approfondimenti e/o chiarimenti in merito!!!