Negli ultimi giorni sta circolando in rete la bozza relativa al nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro, richiesto dalla Legge n. 215/2021, nota per avere introdotto l’obbligo per tutte le Aziende di “individuare” i Preposti.

Il nuovo Accordo si pone l’obiettivo di raccogliere e superare i precedenti, in particolare:

  • i due Accordi del 21 dicembre 2011, formazione Lavoratori e Datori di Lavoro che assume l’incarico di RSPP;
  • l’Accordo del 22 febbraio 2012 sulle attrezzature di lavoro;
  • l’Accordo del 7 luglio 2016 relativo a RSPP e ASPP;

Vogliamo quindi analizzare le ipotesi contemplate nella bozza del nuovo Accordo, individuandone i punti salienti.

I soggetti Formatori

La definizione dei soggetti formatori nell’Accordo rimane sostanzialmente invariata rispetto al capitolo 2 dell’Accordo del 2016.

Oltre a quanto previsto dall’Accordo del 20 marzo 2008, i soggetti formatori devono aver accumulato almeno tre anni di esperienza nella formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Questo requisito non è obbligatorio se si fornisce solo la formazione per Lavoratori, Preposti e Dirigenti mentre diventa cogente in tutti gli altri casi.

È richiesto di sviluppare un progetto formativo per ciascun corso, con specifici requisiti definiti nella Parte IV punto 2.6.

Si stabilisce un limite massimo di 30 partecipanti per corso (in precedenza erano 35). Il rapporto istruttore/allievi per le attività pratiche è ora di 1/5, a differenza del 1/6 previsto per le attrezzature nell’accordo precedente.

Gli altri obblighi sostanziali rimangono simili a quelli dell’Accordo del 2012 e del 2016, ma vengono forniti dettagli amministrativi per la gestione della documentazione e il contenuto degli attestati.

La bozza del nuovo Accordo Stato-Regioni chiarisce che i Datori di Lavoro possono assumere il ruolo di soggetto formatore, ma devono avvalersi di docenti qualificati, mentre il Datore di Lavoro che è in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del SPP potrà formare direttamente i propri Lavoratori, Preposti e Dirigenti.

Lavoratori, Preposti, Dirigenti e Datori di Lavoro

Corso per Lavoratori:

contenuti del corso destinato ai Lavoratori vengono estesi anche:

  • membri dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile;
  • lavoratori autonomi che svolgono attività conformemente all’articolo 2222 del Codice civile;
  • coltivatori diretti operanti nei settori agricoli;
  • soci delle società semplici operanti nel campo agricolo;
  • artigiani e piccoli commercianti, come previsto dall’articolo 21 del Decreto Legislativo 81/2008.

La partecipazione a tali corsi è però facoltativa e non obbligatoria.

La struttura in due parti per questi corsi, generale e specifica è confermata, e il contenuto del modulo generale rimane invariato. La bozza abbandona però la differenziazione per livelli di rischio, affermando che la formazione specifica deve avere durata minima almeno 6 ore e deve essere riferita ai rischi individuati dalla valutazione dei rischi.

Corso per Preposti:

Normativamente la sua durata minima passa a 12 ore – erano 8 – e il suo contenuto è quello del precedente Accordo, riorganizzato. Il legislatore lascia tuttavia al Datore di Lavoro, la possibilità di ampliare ulteriormente il monte ore, in funzione dei rischi realmente presenti nella propria Azienda.

Corso per Dirigenti:

il corso per Dirigenti passa a 12 ore – erano 16 – e anch’esso diventa valido anche in riferimento agli obblighi riferiti all’articolo 97 del D.Lgs. 81/2008 (obblighi dei Datori di Lavoro delle imprese affidatarie, che prescrivono di formare adeguatamente i Dirigenti di queste imprese nei cantieri edili). I suoi contenuti sono quelli previsti dall’Accordo precedente, riorganizzati. Viene ampliato con un “modulo aggiuntivo cantieri”, della durata minima di 6 ore, che affronta i temi del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, ma non è chiaro se sia obbligatoria la sua frequenza in relazione agli obblighi previsti dall’art. 97.

Corso per Datori di Lavoro:

Infine, viene definito, come ci si attendeva, un modulo per Datori di Lavoro, della durata minima di 16 ore, che può essere integrato, anche qui, da un “modulo aggiuntivo cantieri” della durata minima di 6 ore. Il corso base è organizzato in due moduli, Giuridico normativo e Organizzazione e gestione della SSL.

RSPP, ASPP e Coordinatori:

La formazione del Datore di Lavoro che riveste il ruolo di RSPP viene rinnovata: in passato i percorsi formativi erano articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio: basso 16 ore, medio 32 ore, alto 48 ore e il monte ore di formazione da frequentare era individuato in base al settore ATECO 2002 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio.

Il nuovo accordo prevede un modulo comune della durata di 8 ore. A questo occorre aggiungere la frequenza di uno dei moduli integrativi relativi a: Agricoltura – silvicultura – zootecnia, Pesca, Costruzioni o Chimico – Petrolchimico, che affronta temi specifici di questi ambiti.

Il processo per la formazione di un RSPP/ASPP resta invariato, con la frequenza dei moduli A e B, e del C solo per l’RSPP.

Contenuto della formazione per i coordinatori in progettazione ed esecuzione:

La bozza del nuovo accordo Stato-Regioni si preoccupa di puntualizzare anche il contenuto della formazione per i Coordinatori in progettazione ed esecuzione. La durata dei moduli resta invariata, è presente qualche differenza nella definizione dei contenuti.

 Spazi confinati e attrezzature di lavoro:

Vengono definiti i requisiti per il corso per Lavoratori che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a partire dalla durata minima di 12 ore. È previsto un modulo giuridico tecnico, per illustrare i pericoli e i loro controlli, e uno pratico per fare acquisire le competenze necessario per l’uso delle attrezzature e dei DPI.

La bozza non apporta modifiche sostanziali all’Accordo del 22 febbraio 2012 relativo all’addestramento all’uso di particolari categorie di attrezzature di lavoro, se non l’introduzione di un modulo giuridico-normativo di un’ora, ritagliato dal modulo tecnico per non variare la durata totale dei corsi e l’inserimento di nuove attrezzature (carroponte, etc.).

Aggiornamento della formazione:

Sono confermati gli obblighi di 6 ore di aggiornamento quinquennale per i Lavoratori, Dirigenti e Datori di Lavoro, di 6 ore biennale per i Preposti. Il Datore di Lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione dovrà frequentare 8 ore di aggiornamento ogni cinque anni, gli ASPP 20, i RSPP e i coordinatori 40 ore, sempre ogni cinque anni. Lavoratori che operano in ambiente confinato e sospetto di inquinamento e Lavoratori che utilizzano le attrezzature di lavoro, dovranno frequentare 4 ore su base quinquennale.

Per un periodo transitorio di dodici mesi sarà possibile l’erogazione di corsi secondo i precedenti Accordi; i Datori di Lavoro dovranno concludere la formazione obbligatoria entro dodici mesi dall’entrata in vigore del nuovo accordo e i corsi per i Lavoratori addetti agli spazi confinati già erogati sono riconosciuti, se conformi al nuovo Accordo.

Ricordiamo comunque che, ad oggi, questo Accordo, è ancora in fase di bozza. Conseguentemente non si sa quanto ufficiale possa esserne il contenuto, così come non è ancora ipotizzabile una data di entrata in vigore.

Sarà ns. cura trasmettervi con tempestività ogni successiva novità.

CSIA S.r.l. – Sicurezza sul Lavoro – Torino – Milano