Il preposto, come indicato nell’Art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008, “oltre a sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione”, è tenuto a:

  • fornire le necessarie indicazioni di sicurezza, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali rispetto alle disposizioni ed istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e dal Dirigente;
  • interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti, in caso di mancata attuazione delle disposizioni o di persistenza dell’inosservanza;
  • interrompere temporaneamente l’attività e segnalare tempestivamente le non conformità al Datore di Lavoro e al Dirigente, se necessario, in caso di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo.

Il preposto, individuato dal Datore di Lavoro e dal Dirigente e nominato formalmente, necessita di un’adeguata e specifica formazione in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con durata minima di 8 ore come indicato al comma 7 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008. Si tratta di una formazione aggiuntiva rispetto a quella già prevista per tutti i lavoratori. Ciò significa che il preposto deve comunque prima aver svolto la formazione lavoratori generale e specifica, comune a tutte le macro-categorie di rischio aziendale. Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, è necessario effettuare una prova di verifica, a seguito del superamento della quale viene rilasciato l’attestato dall’ente di formazione.

Relativamente alla modalità formativa e alla frequenza dell’aggiornamento periodico della durata minima di 6 ore è invece necessario far riferimento al comma 7-ter dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 introdotto dalla Legge di conversione n. 215/2021 del Decreto Legge n. 146/2021: Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

Nel comma 7-ter dell’art. 37 viene quindi fatto un rimando al comma 7 che a sua volta richiama il secondo periodo del comma 2 nel quale si fa riferimento ad un nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione che sarebbe dovuto entrare in vigore entro il 30 giugno 2022 ma che in realtà, ad oggi, non è ancora stato adottato: ”Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

  1. a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  2. b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.

Verrebbe quindi da pensare che, in attesa dell’entrata in vigore del nuovo accordo, il riferimento per la formazione del preposto rimanga l’Accordo Stato Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 (aggiornamento almeno quinquennale) come indicato anche dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) nella circolare n. 1/2022 pubblicata il 16 febbraio 2022: In assenza del nuovo accordo, dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021”. C’è però chi invece sostiene che quanto indicato nella circolare di cui sopra vada in contrasto con l’interpretazione letterale del comma 7-ter dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 in quanto nel Testo Unico non viene istituito alcun collegamento tra l’obbligo biennale di formazione del preposto e il nuovo Accordo Stato Regioni.

Vista la poca chiarezza e considerando i nuovi obblighi del preposto penalmente sanzionati ed introdotti nel 2021 dal Decreto Legge n. 146/2021 (art. 19 e art. 56 del D.Lgs. n. 81/2008), si consiglia di anticipare i tempi dell’aggiornamento periodico (cadenza almeno biennale). Inoltre è importante sottolineare che, dal 21 dicembre 2023 (2 anni dall’entrata in vigore della Legge di Conversione n. 215/2021), in caso di violazioni dei commi 7 e 7-ter dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, il Datore di Lavoro e il Dirigente potrebbero essere soggetti a sanzione: arresto da due a quattro mesi o ammende da 1474,21 a 6388,23 euro (art. 55, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008).

CSIA S.r.l. – Sicurezza sul Lavoro – Torino – Milano