L’anno 2023 segna un’importante svolta in materia di sostenibilità con l’entrata in vigore di nuovi obblighi per le imprese, tra cui segnaliamo :

  • Il Regolamento Europeo CBAM – Meccanismo d’adeguamento alle frontiere del carbonio, (UE) 2023/956 del 10 maggio 2023, che prevede un periodo transitorio per l’applicazione del meccanismo CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) in vigore dal 01 ottobre 2023 a fine dicembre 2025, durante il quale gli importatori dell’UE di materiali presenti nell’elenco allegato al regolamento dovranno adeguarsi alla nuova compliance ambientale, osservando degli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 34 e 35 del medesimo. La prima relazione CBAM trimestrale dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2024. Tale meccanismo, comportando l’applicazione di un prezzo del carbonio ai prodotti importati nell’Unione, secondo un elenco di prodotti stabilito dalla normativa, comporterà una graduale eliminazione delle quote gratuite nel sistema di scambio delle quote di emissioni dell’UE entro il 2034.
  • La cosiddetta Direttiva CSRD, n. 2022/2464 pubblicata il 16 dicembre 2022 in Gazzetta Ufficiale UE estende progressivamente l’obbligo di rendicontazione societaria di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) ESG imponendo l’obbligo per gli Stati membri di recepirla entro 18 mesi dalla data di pubblicazione. Tale direttiva prevede la realizzazione di un audit di veridicità sulle informazioni contenute (realizzato da ente terzo accreditato), dovrà essere disponibile in formato digitale implicando l’impiego di etichette digitale di validazione, dovrà essere inclusa alla Relazione Annuale di Gestione e dovrà adottare un unico standard di rendicontazione ESRS (European Sustainability Reporting Standard). La progressiva estensione di tali obblighi riguarderà dal  1° gennaio 2024 le grandi imprese di interesse pubblico (con più di 500 dipendenti) già soggette alla direttiva sulla dichiarazione non finanziaria, con scadenza della pubblicazione dei dati nel 2025; dal 1° gennaio 2025 le grandi imprese non ancora soggette alla direttiva sulla dichiarazione non finanziaria (con più di 250 dipendenti e/o 40 milioni di euro di fatturato e/o 20 milioni di euro di attività totali), con scadenza nel 2026; dal 1° gennaio 2026 per le PMI e le altre imprese quotate, con scadenza nel 2027. Le PMI possono scegliere di non partecipare fino al 2028.
  • In tali obblighi di armonizzazione delle rendicontazioni extra-finanziarie s’inserisce anche il Regolamento delegato 2021/2178 sulla Tassonomia Europea stabilendo degli obblighi informativi diversi delle attività economiche esercitate dalle imprese finanziarie e non finanziarie, ai fini degli obblighi informativi da inserire nella DNF che dal 1° gennaio 2023 comprenderà le informazioni inerenti tutti gli obiettivi climatici. Sono utilizzati per valutare la sostenibilità delle attività esercitate dalle imprese, assicurando che non arrechino un danno significativo all’ambiente (principio DNSH – Do Not Significant Harm).

Al fine di supportare le Aziende nell’affrontare progressivamente la ricerca e lo sviluppo della sostenibilità, CSIA declina differente offerta di servizi ad alto valore aggiunto:

  • Redazione della dichiarazione non finanziaria nel rispetto degli obblighi informativi legati alle attività ecosostenibili dell’imprese.
  • Supporto nella redazione della relazione CBAM trimestrale: calcolo delle emissioni incorporate nei beni importanti in Europa con diversi metodi (es. rendicontazione completa, rendicontazione basata su sistemi nazionali equivalenti di Paesi terzi, rendicontazione basata sui valori di default, ecc.) menzionati nell’articolo 4 del Regolamento di esecuzione. A partire dal 1° gennaio 2025, invece, saranno accettati solo i metodi di rendicontazione completa, ossia quelli previsti dall’articolo 4 del Regolamento di esecuzione (cfr. anche p. 10 del “Guidance document on CBAM installations for importers of goods into the EU”): L’approccio “basato sul calcolo”, che utilizza le quantità di tutti i combustibili e dei materiali consumati e i corrispondenti “fattori di calcolo” (in particolare il cosiddetto “fattore di emissione” basato sul contenuto di carbonio del combustibile o del materiale) e l’approccio “basato sulla misurazione”, che prevede la misurazione della concentrazione dei gas a effetto serra e del flusso dei fumi per ogni fonte di emissione.
  • Realizzazione di una diagnosi di sostenibilità: analisi del contesto interno ed esterno per misurare il grado di conformità dell’Azienda ai nuovi requisiti introdotti dalla CSRD e dagli standard ESRS e valutazione del posizionamento rispetto ai concorrenti diretti.
  • Piano formativo annuale, webinar, … per allineare le competenze tecnico-organizzative specifiche e diversificate (esperti di sostenibilità, legali, professionisti HR, esperti di operations, informatici, etc), a seconda delle esigenze specifiche del settore d’attività o del segmento/target di mercato.
  • Due diligence sostenibilità: al fine d’includere anche le informazioni sugli impatti materiali, sui rischi e sulle opportunità connesse all’intera catena del valore a monte e a valle, offriamo supporto alle imprese nello svolgimento delle delicate attività di due diligence e dell’analisi di materialità.

Per approfondimenti e/o chiarimenti in merito:

CSIA S.r.l. – Sicurezza sul Lavoro – Torino – Milano